Impianti elettrici

Progettazione e Direzione Lavori di impianti elettrici, di allarme e sicurezza negli edifici residenziali, terziari, industriali ed esterni:

- Progettazione elettrica preliminare, definitiva ed esecutiva
- Studio ed elaborazione di disegni tecnici, planimetrie, schemi elettrici
- Stesura di computi metrici e capitolati speciali d’appalto per lavori pubblici e privati
- Dichiarazioni di Rispondenza impianti
- Supporto tecnico professionale e consulenza alle aziende installatrici
- Cabine elettriche secondarie
- Impianti di distribuzione MT-BT
- Impianti di generazione e coogenerazione
- Impianti di rifasamento
- Impianti di terra ed equipotenziali
- Impianti di pubblico spettacolo e di intrattenimento
- Impianti elettrici in ambienti pericolosi e classificazione dei luoghi
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti antintrusione, sistemi di videosorveglianza videoregistrazione
- Impianti di rivelazione fumi, incendi e gas tossici
- Impianti centralizzati di Bulding Automation

DM 37/08
Con l’entrata in vigore del DM 37/08 e la conseguente abrogazione della maggior parte degli articoli della Legge 46/90, il progetto è obbligatorio per:

- l’istallazione
- la trasformazione (esempio un aumento di potenza o cambio di destinazione d’uso)
- l’ampliamento (esempio l’inserimento di un nuovo circuito)

di tutti gli impianti tecnici che ricadono nel campo di applicazione del decreto, posti all’interno di edifici o nelle loro pertinenze e al servizio degli edifici stessi.

Dichiarazione di Conformità (DiCo) e Dichiarazione di Rispondenza (DiRi)
La Legge 46/90 aveva già introdotto il progetto obbligatorio in alcuni casi e la successiva dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato.
Oggi il DM 37/08 rende il progetto obbligatoriosempre ed aggiunge anche la nuova dichiarazione di rispondenzaper gli impianti realizzati prima della sua entrata in vigore.

Lo scenario degli impianti attualmente presenti si divide in:

Impianti realizzati prima della 46/90
Per tutti gli impianti elettrici realizzati prima del 1990 non sussiste obbligo di progetto e/o di dichiarazione. L’unico requisito stabilito dalla legge era quello della “regola d’arte” di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186 ovvero la realizzazione secondo le Norme CEI.
Anche se non esiste alcun obbligo legislativo è opportuno avere a disposizione, anche per impianti antecedenti alla 46/90, schemi e planimetrie aggiornate, soprattutto per impianti complessi, ad esempio per gli interventi di manutenzione.

Impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08
Per tutti gli impianti elettrici realizzati nei diciotto anni che separano i due atti di legge, il progetto è obbligatorio solo per alcune tipologie o dimensioni degli impianti stessi mentre la dichiarazione di conformità è obbligatoria sempre.
Per questi impianti, nei casi in cui la dichiarazione di conformità è stata smarrita o non è stata rilasciata, il Decreto 37/08 ha previsto l’opportunità di sostituzione attraverso una dichiarazione di rispondenza. Con tale documento il professionista incaricato si impegna a ricostruire la documentazione mancante e si assume la responsabilità della progettazione e/o realizzazione dell’impianto.

Impianti realizzati dopo il 37/08
Con l’introduzione del 37/08 progetto e dichiarazione di conformità sono sempre obbligatori.
La dichiarazione di conformità deve essere sempre rilasciata dall’impresa installatrice negli ambiti di applicazione del 37/08 (si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze).
Il progetto è sempre obbligatorio, ma la differenza è che può essere redatto da un professionista iscritto all’albo professionale o, in alternativa ed entro determinati limiti dimensionali, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
Per questi impianti non è prevista la possibilità di redigere una dichiarazione di rispondenza.